Pubblicato il decreto sulle modalità di esame per i titoli professionali del diporto

News

Il regolamento è ora legge. Nel dettaglio il decreto per il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale del diporto di II classe   

Ora sarà più semplice diventare skipper. A seguito dell’incontro tra Confindustria Nautica e il DG per il Trasporto marittimo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato reso noto  il decreto con le modalità di esame per il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale del diporto di II classe riservato alle imbarcazioni con tonnellaggio inferiore alle 200GT. Il decreto andrà a coprire un vuoto normativo che consentirà di regolamentare l’uso di queste imbarcazioni da parte degli operatori del mondo del charter che operano come skipper.

Come si legge nella nota di Confindustria, le prove d’esame si suddividono in un colloquio con il candidato in modo da accertare la conoscenza del programma e in una prova pratica in acque marittime su una un’unità navale di lunghezza non inferiore a 15 metri. L’esame si svolgerà presso gli uffici di compartimento marittimo, secondo un calendario almeno semestrale pubblicato sul sito istituzionale degli uffici.

Chi è esente dalla prova d’esame

Ovviamente ci sono delle eccezioni. È esonerato dalla prova teorica chi è titolare da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa a queste condizioni: se di età non inferiore a cinquant’anni; se iscritti per un periodo complessivo di almeno dieci anni nel registro delle imprese; o se hanno stipulato uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con imprese di noleggio.

Possono inoltre ottenere il titolo senza sostenere l’esame: i titolari da almeno tre anni di patente nautica di categoria B per nave da diporto in corso di validità; gli iscritti alla gente di mare se in possesso dei certificati di competenza di ufficiale di coperta, primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri e comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri; i possessori dei certificati di competenza del diporto della sezione coperta.

La prova pratica non sarà infine necessaria per i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera, purché con libretto di navigazione in corso di validità, e i marittimi in possesso dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere. 

Per tutte le informazioni visitare il sito ufficiale di Confindustria Nautica.

Riccardo Lo Re